Art. 9.
(Programmazione delle attività. Vigilanza).

      1. L'ANPAT, anche sulla base di un apposito atto di indirizzo adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisiti il parere delle competenti Commissioni parlamentari e l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un programma triennale di attività. Nell'ambito di tale programma sono adottati i piani annuali di lavoro. Nell'atto di indirizzo di cui al primo periodo sono altresì determinati i livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
      2. Nell'atto di indirizzo, nel programma e nei piani di cui al comma 1 sono

 

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individuate le attività proprie dell'ANPAT e quelle da svolgere in collaborazione con le altre componenti del Sistema nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
      3. L'ANPAT è sottoposta al controllo della Corte dei conti e alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      4. Il presidente dell'ANPAT, entro il primo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.
      5. Fatto salvo il controllo della Corte dei conti, le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle attività autorizzative e di controllo attribuite all'ANPAT dalle norme vigenti in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti.